È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 309, del 30-12-2021) il testo del decreto legislativo n.230 istitutivo dell’Assegno Unico e Universale per figli, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 dicembre, dopo aver ricevuto i pareri delle Commissioni parlamentari competenti.
Il decreto istituisce, dal 2022, il nuovo strumento che sostituirà la pluralità di misure e interventi esistenti per figli che sono stati introdotti nel corso degli anni, rivolti a platee e con criteri di accesso tra loro differenti e in parte escludenti.
Il nuovo Assegno si baserà, invece, su due criteri, a nostro giudizio, positivi: l’unicità e l’universalità. Unico per il superamento della frammentarietà dei diversi provvedimenti fino ad oggi esistenti cui si sostituirà e, soprattutto, Universale nel mettere al centro le figlie e i figli, e il sostegno ai loro bisogni di crescita e sviluppo, senza condizionarlo alla condizione lavorativa dei genitori, siano essi lavoratori dipendenti, precari, autonomi, disoccupati, incapienti.
L’Assegno Unico avrà come unico parametro selettivo l’ISEE, l’indicatore della situazione economica della famiglia, in base al quale sarà determinato l’importo spettante per ciascun figlio e figlia, favorendo un equilibrio tra universalità e progressività della misura. Avevamo, inoltre, suggerito che la presentazione dell’ISEE fosse obbligatoria, anche per ricevere l’importo minimo dell’assegno (50 euro al mese per i nuclei con ISEE superiore a 40.000 euro), questo avrebbe potuto, a nostro avviso, mantenere l’universalità della prestazione coniugandola con la trasparenza di una dichiarazione di redditi e patrimoni da parte del percettore.
In questi mesi di interlocuzione con il Governo e, da ultimo, con le Commissioni parlamentari, finalizzata al perfezionamento dello strumento in vista della predisposizione del decreto legislativo, abbiamo posto diversi nodi critici, ricevendo un riscontro solo parziale su due tra i diversi punti sollevati: in merito alla necessità di mantenere le detrazioni per figli con disabilità anche oltre il 21° anno, che erano state inizialmente soppresse e sono state solo in parte reintrodotte; e in merito alla modifica, ancora non soddisfacente, apportata nel Dlgs in relazione ai requisiti di cittadinanza e soggiorno richiesti, con il passaggio da permesso di soggiorno per motivi di lavoro annuale indicato nella legge delega al permesso unico di lavoro o di ricerca di 6 mesi previsto dal decreto.
Nel testo in vigore, dunque, non trovano ancora piena risposta sia le criticità poste in merito alla salvaguardia del sostegno per i figli con disabilità, che rischiano di essere penalizzati, sia la piena inclusione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e rimangono senza alcun adeguato riscontro le ulteriori questioni cruciali cui ci siamo opposti fin dall’inizio.
In particolare, confermiamo la nostra contrarietà alla modalità, iniqua, con cui è resa la compatibilità con il Reddito di Cittadinanza che ne prevede la decurtazione, penalizzando proprio le famiglie con un maggiore bisogno di sostegno economico; e non riteniamo in alcun modo soddisfacente la temporaneità e la parzialità della salvaguardia per quelle famiglie, costituite prevalentemente da lavoratori dipendenti, che potrebbero ricevere un importo inferiore a quanto percepito con le misure esistenti, a fronte, per altro, di un incremento di risorse pari a 6 miliardi rispetto ad oggi.
Nel sostenere la necessità di passare da una molteplicità di misure frammentate ed escludenti, ad un unico strumento di sostegno ai figli che fosse universale, abbiamo sempre ribadito che il giusto obiettivo non dovesse essere causa di penalizzazioni, in particolar modo per le famiglie con redditi medi e bassi, per le quali la maggiorazione transitoria prevista a loro tutela dovrebbe, invece, essere permanente, così come suggerito anche dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio.
Sarà, dunque, indispensabile continuare a chiedere le necessarie modifiche e monitorare – dentro e fuori l’Osservatorio nazionale istituito con il decreto, in cui, nonostante la richiesta avanzata unitariamente, non è stata prevista la partecipazione delle organizzazioni sindacali quanto avverrà nell’attuazione della nuova misura, fin dai primi mesi, per intervenire con i correttivi necessari a superare ogni criticità che potrà emergere e a riequilibrare eventuali perdite di reddito per i nuclei più in difficoltà.
Ulteriore problematica è il rapporto con l’intervento sull’Irpef. I due provvedimenti, l’Assegno Unico e le modifiche all’Irpef non devono essere sovrapposti, confusi o semplicisticamente sommati: hanno finalità, basi di calcolo (ISEE vs reddito personale) e destinatari diversi. Purtroppo questa ambiguità trova origine nel momento in cui la Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020) suddivise gli 8 miliardi destinati agli “interventi in materia di riforma del sistema fiscale” tra Assegno unico e Riforma del fisco.
È da segnalare anche che le risorse per l’Assegno unico comprendono una voce precedentemente ascritta al fisco, ovvero le detrazioni per figli a carico, ed una voce, gli ANF, inseriti nell’insieme degli interventi fiscali già dai tempi del Libro Bianco del 2008 (che infatti si chiamava “L’imposta sui redditi delle persone fisiche e il sostegno alle famiglie”), ma la prestazione, nuova, è da considerarsi una prestazione sociale, in questo senso totalmente slegata dall’intervento fiscale operato in Bilancio per il 2022 e ancor di più dalla riforma complessiva del fisco prevista dalla legge delega.
Non ha più senso, quindi, l’analisi dell’effetto combinato dei due provvedimenti come ai tempi delle restituzioni del fiscal drag via assegni familiari nei primi anni ’80 o della riduzione del cuneo operata dal Governo Prodi con la legge 296/06. Questa posizione è rafforzata, peraltro, dalle modalità di erogazione dell’Assegno unico, che sarà infatti una provvigione erogata dall’INPS e non più una voce della busta paga.
Sarà anzi importante valutare gli effetti dell’Assegno Unico a prescindere dall’intervento sull’Irpef, senza considerare gli effetti dell’uno, una compensazione di eventuali effetti negativi dell’altro.
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